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Decreto Pnrr, novità sulle assunzioni del personale Ssn

di Redazione

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Nuovi criteri per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del personale sono alcune delle misure di interesse sanitario contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge 19/2024 per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con ulteriori disposizioni urgenti. Si tratta del provvedimento che contiene in 64 articoli tutte le modifiche del Pnrr apportate in commissione Bilancio nelle ultime settimane volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano, coerentemente con il relativo cronoprogramma.

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Nuovi criteri assunzione nel Ssn nel nuovo disegno di legge di conversione del decreto legge 19/2024 per attuazione PNRR.

Vengono introdotte ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure strumentali, incluse quelle di spesa, rafforzando altresì la capacità amministrativa dei titolari degli interventi. Approdato lunedì 15 aprile alla Camera, il ddl dovrà passare all'esame del Senato prima della conversione definitiva, la cui scadenza è fissata per il 1° maggio. Sul testo del documento il Governo ha posto la questione di fiducia.

Le disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute sono elencate nel Capo X. Tra gli articoli che illustrano le misure in materia di sanità, l'articolo 44-ter reca la disciplina relativa alle spese per il reclutamento di personale a tempo non indeterminato. Stabilisce che per assumere medici e professionisti sanitari e sociosanitari si possa superare il limite ad oggi vigente pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Il personale potrà essere reclutato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o mediante contratti di formazione lavoro o altri rapporti formativi oppure con contratti di somministrazione di lavoro. Tali disposizioni modificano l'articolo 9 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 44-quater modifica la disciplina in tema di reclutamento di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. Viene modificato pertanto l'articolo 1, comma 548-bis della legge n.145/2018 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di alcuni professionisti sanitari (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi e specializzandi) nonché l'articolo 12, comma 2 del decreto legge n.34/2023, convertito dalla legge n.56/2023, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica.

Si stabilisce che le aziende e gli enti del Ssn, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, potranno procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che, regolarmente iscritti, risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, a partire dal secondo anno di formazione specialistica.

La scadenza, attualmente senza termine, per la facoltà di assunzione è stabilita al 31 dicembre 2026. Il contratto prevede una durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartiene alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse, diversa da quella in cui è iscritto. Viene altresì sospesa la certificazione delle attività formative, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola di specializzazione.

Viene precisato che l'azienda sanitaria presso cui è svolta la formazione pratica, che deve essere accreditata ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto, ha l'obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia.

Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione. Si estende inoltre la possibilità di assunzione di incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte di medici in formazione specialistica non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN ma presso tutti i servizi sanitari, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione.

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