Nurse24.it
scopri i vantaggi della convenzione

Pubblico Impiego

Precari in sanità, chi potrà essere stabilizzato

di Redazione Roma

Pubblico Impiego

    Successivo

Nell’ultima Legge di Bilancio si è fornita la possibilità alle Regioni di stabilizzare il personale precario che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale perlomeno 18 mesi di servizio, seppur non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Per scongiurare che ogni regione interpreti la norma in modo soggettivo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha predisposto un documento ad hoc volto all’applicazione corretta della misura.

Indicazioni utili all’applicazione delle procedure di stabilizzazione

Il “Documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza Covid-19 nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale” contiene alcune indicazioni, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, utili a fornire un contributo utile per una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Assunzione a tempo indeterminato, cosa è previsto

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale, anche non più in servizio, del ruolo sanitario e sociosanitario, l’assunzione a tempo indeterminato è permessa per chi:

  • sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-10”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”)
  • abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio (seppur non continuativi)
  • abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

All’interno delle linee guida si puntualizza che il destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo socio-sanitario. Considerata l’assenza di specificazioni deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza. Tale modalità di stabilizzazione è “diretta” e quindi non prevede ulteriori selezioni. Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura. Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Requisiti per la stabilizzazione dei lavoratori precari

In merito al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, l’assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione. La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l’anzianità di servizio prevista dalla norma.

In relazione invece al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Infine, Ancorché non espressamente stabilito, non si ritiene stabilizzabile il personale che ha prestato servizio presso gli enti del Ssn con contratti di somministrazione in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le agenzie di somministrazione e non con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Fumata nera anche sui contratti di collaborazione

Nello specifico la norma prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle “sopra indicate”. Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure “concorsuali” (intese nell’accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

Dunque, in assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato al quale, ferme restando le categorie di personale interessate e i requisiti di anzianità previsti al primo periodo, potranno avere accesso coloro i quali, per ogni singolo profilo coinvolto, possiedono i requisiti di accesso generali e specifici stabiliti per i pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le relative graduatorie potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2023, ovvero il termine finale previsto dalla norma per effettuare le assunzioni

Ritorna al sommario del dossier Pubblico Impiego

Giornalista

Commenti (1)

PaoloF

Avatar de l'utilisateur

1 commenti

Requisiti minimi Inaccettabili.

#1

Questi requisiti minimi di accesso alle procedure di stabilizzazioni sono inaccettabili! Infatti lasciano fuori da suddette manovre moltissimi lavoratori che hanno, come gli altri, combattuto e lottato per mesi contro il Covid, assistendo i malati in condizioni precarie date dall'ostacolo dei DPI, e che, magari per qualche giorno, non possono accedere al percorso di stabilizzazione.