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Pubblico Impiego

Giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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Quando un infermiere, un OSS, o qualsiasi altro operatore sanitario viene assunto da un’azienda pubblica, deve necessariamente essere idoneo a svolgere la mansione per la quale viene assunto. Nei bandi di concorso pubblico o negli avvisi pubblici viene infatti sempre specificato che il lavoratore deve essere “idoneo alla mansione specifica”. Un approfondimento su cosa significa idoneità (o inidoneità) alla mansione e quali sono le principali limitazioni dei professionisti sanitari.

Idoneità alla mansione, cosa significa

Quando un infermiere, un OSS, o qualsiasi altro operatore sanitario viene assunto da un’azienda pubblica, deve necessariamente essere “idoneo” a svolgere la mansione per la quale viene assunto.

Nei bandi di concorso pubblico o negli avvisi pubblici viene infatti sempre specificato che il lavoratore deve essere “idoneo alla mansione specifica”.

Al momento dell’assunzione, tutti i dipendenti pubblici del comparto sanità, indipendentemente dalla mansione svolta, hanno l’obbligo di sottoporsi ad una visita del medico competente aziendale.

Il medico competente ha infatti il compito di formulare un giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione, poiché ogni azienda sanitaria ha l’obbligo di tutelare i propri dipendenti dai rischi che possono essere correlati alla mansione, in particolare se il dipendente presenta problemi di salute o patologie che possano precludere la possibilità di lavorare in sicurezza.

Il riferimento normativo che definisce l’iter per l’idoneità è il DPR 303 del 19/3/1956, “Norme generali per l’igiene del lavoro”. Nel DPR viene specificato che il dipendente deve essere sottoposto ad una visita di idoneità da parte del medico competente, che valuti tutti i fattori di rischio a cui può essere sottoposto il dipendente.

È il decreto legislativo 626/94 che definisce poi, in maniera più chiara, che cos’è la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente.

Cosa significa idoneità alla mansione

Per idoneità alla mansione specifica si intende “la qualità connessa alla validità biologica dell’individuo che gli consente di svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica attività lavorativa senza che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione agli stati morbosi o infermità del soggetto”.

È inoltre “la condizione biologica–sanitaria necessaria ad affrontare un compito lavorativo determinato, senza che ne derivi danno alla salute”.

Al momento del giudizio, il medico compente deve imprescindibilmente tener conto delle caratteristiche della persona e quindi della sua condizione clinica attuale e della possibile evoluzione; infine, deve rapportare le condizioni cliniche attuali alla mansione che andrà a svolgere.

Poiché i rischi a cui può essere sottoposto il lavoratore possono essere numerosi, è importante che il medico competente valuti ogni possibile ripercussione sulla salute dei lavoratori.

Giudizio del medico competente

Il medico competente è una figura che opera all’interno dell’azienda, a cui spetta il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori. È obbligato ad informare i lavoratori sul significato e sull’esito della visita medica, e ad istituire una cartella sanitaria di ciascun dipendente. È tenuto inoltre a consegnare una copia dell’esito della visita al lavoratore.

Il medico competente può formulare quattro diversi giudizi

  • Idoneità: prevede la sussistenza di tutti i requisiti necessari da parte del dipendente a svolgere la mansione specifica
  • Idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni (permanente o temporanea): il dipendente presenta dei problemi di salute che impediscono la possibilità di svolgere “normalmente” la propria attività. Le limitazioni prescritte possono essere temporanee, qualora il medico competente preveda la possibilità che la problematica di salute si risolva, o permanenti, se il medico competente non prevede che possa risolversi la problematica esistente
  • Inidoneità temporanea
  • Inidoneità permanente

Giudizio di inidoneità

Il giudizio di inidoneità viene assegnato quando le condizioni psicofisiche del lavoratore sono tali da non consentire l’espletamento della mansione specifica. Può essere temporanea o permanente.

In caso di giudizio di inidoneità, il medico competente avvisa il dipendente ed il datore di lavoro; il lavoratore ha diritto a fare ricorso, entra 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza competente, che dopo eventuali accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Di norma, nelle aziende sanitarie, il dipendente viene convocato ad una visita collegiale in cui sono presenti anche i medici specialisti della patologia di cui è affetto il lavoratore, al fine di effettuare una valutazione più completa e precisa. In caso di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Il datore di lavoro, nel caso vi sia un’inidoneità permanente alla mansione specifica, attribuisce al lavoratore, dove possibile, mansioni equivalenti o mansioni inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

Operatori sanitari e limitazioni

Da un’indagine effettuata dall’istituto di ricerca Cergas Bocconi - e pubblicata dalla Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) - è emerso che le principali limitazioni dei professionisti sanitari sono legate a:

  • Movimentazioni dei carichi e dei pazienti (49,5% del totale)
  • Posture incongrue
  • Lavoro notturno e reperibilità

In minor misura, ci sono il rischio biologico, l’esposizione ai videoterminali, il rischio chimico, le allergie ed infine i problemi di stress, burnout o di natura psichiatrica.

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