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contratto sanità

Tra aumenti irrisori e precariato dei coordinatori

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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Aumenti stipendiali che aumenti non sono, incarichi a termine, un lavoro straordinario che diventa ordinario e il riposo delle 11 ore interrotto da riunioni, formazione e pronta disponibilità. Alcuni tra i punti critici del nuovo contratto collettivo di lavoro per il comparto sanità, che continua a lasciare perplessi.

Il nuovo contratto sanità non soddisfa affatto gli infermieri

Il nuovo Ccnl della sanità. Gioia dei sindacati confederali, dolore dei sindacati di categoria e di tutti i professionisti. L’arrivo di questo documento sembra non soddisfare le aspettative dei dipendenti pubblici, che da anni aspettavano il giusto riconoscimento di una professione, quella dell’infermiere, cambiata notevolmente nell'ultimo decennio.

Se da un lato la firma di questo contratto sembra derivare da un “meglio di così non si poteva fare”, dall’altro la giustificazione non soddisfa affatto gli infermieri italiani. A partire dagli aumenti economici, che non rispecchiano propriamente l’aumento del costo della vita degli ultimi 9 anni.

Quello degli aumenti stipendiali non è l’unico degli argomenti spinosi; nella lista rientrano a pieno titolo, ad esempio, la questione degli istituti dell’orario di lavoro, quella dei riposi, degli straordinari e degli incarichi funzionali.

Gli istituti dell’orario di lavoro

Il nuovo Ccnl riprende alcuni elementi già presenti nel vecchio documento come il monte ore settimanale di 36 ore, l'orario di lavoro articolato su 5 o 6 giorni e un monte ore giornaliero di 6 o 7 ore 12 min; il rispetto dei riposi e la durata del turno che non deve essere superiore a 12 ore continuative.

Un elemento interessante del nuovo documento è quello del ritardo al lavoro: “Il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo del recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo; in caso contrario, si opera la decurtazione della retribuzione”. Il rispetto dell’orario di lavoro, spesso dimenticato, forse comincerà ad essere preso in considerazione.

Viene inoltre ora riconosciuto il tempo di trasferta verso una sede diversa da quella abituale, come orario di lavoro a tutti gli effetti.

Riposo delle 11 ore

Viene messo nero su bianco il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo fra un turno e l’altro. Nella prima bozza del nuovo Ccnl veniva inserita la possibilità di deroga del presente diritto, per fortuna poi rimosso. Quanto meno nel rispetto della legge europea.

Con un’eccezione: riunioni e formazione. Questi due infatti possono interrompere il riposo delle 11 ore, ma il riposo deve essere recuperato immediatamente dopo. Se questo non è possibile, il riposo va fruito e recuperato entro 7 giorni.

Ma perché interrompere il riposo delle 11 ore? Un dipendente che riposa 4 ore, poi è in ospedale 4 ore per formazione e poi ne riposa 7; ha davvero recuperato?

Tempo per il cambio divisa

Viene formalmente riconosciuto il tempo di cambio divisa: 10 minuti in entrata e in uscita, purché risultino dalle timbrature.

Viene inoltre riconosciuto il tempo di passaggio di consegne, per un massimo di 15 minuti totali tra cambio divisa e tempo di consegne.

Pronta disponibilità

Uno dei temi più scottanti e pressanti per i dipendenti è quello della pronta disponibilità, tema che in realtà non ha subito cambiamenti rispetto al vecchio contratto.

In verità, se guardiamo le realtà ospedaliere ci accorgiamo che il regime della pronta disponibilità (PD) si è profondamente modificato. Sono sempre più le UO che ne fruiscono, il limite dei sei turni al mese non viene spesso rispettato (per questioni organizzative), non è limitato ai soli giorni festivi e notturni (ma spesso utilizzato per la gestione dei turni pomeridiani infrasettimanali) e il riposo compensativo che dovrebbe spettare se si viene chiamati in un giorno festivo, è spesso purtroppo disatteso.

Gli straordinari

Ed infine, il lavoro straordinario. Intorno a questo argomento si sono sviluppate discussioni interessanti. Ma cos’è che desta più dolore e preoccupazione nel dipendente?

“Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario”. Chi si rifiuta, viene punito. Ed è soggetto a procedimento disciplinare.

Questo sembra annullare la vita personale e il tempo libero del dipendente, che si vede ora “obbligato” a sacrificare il suo tempo fuori dal lavoro. In barba a tutte le norme sulla conciliazione vita–lavoro, agli studi sui disturbi correlati al lavoro e sul malessere dei dipendenti. Il lavoro straordinario diventa ordinario.

Gli incarichi funzionali

La grande novità del nuovo Ccnl è la parte dedicata agli incarichi funzionali. Gli incarichi funzionali (di organizzazione o professionali) consistono infatti nell'assunzione di specifiche responsabilità di gestione dei processi assistenziali e formativi, riconosciuti dal punto di vista contrattuale.

In realtà non sono altro che una riorganizzazione degli incarichi attualmente esistenti (posizione organizzativa e Coordinamento) e la grande novità sta nella creazione del professionista esperto.

L'infermiere può essere “specialista” o “esperto”. Se l'infermiere specialista deve essere in possesso del master specialistico di I livello, l'infermiere esperto invece deve avere competenze avanzate, acquisite tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso l'esercizio di attività professionali riconosciute.

Come vengono scelti i detentori degli incarichi? Le aziende, in base alle esigenze di servizio e ai propri ordinamenti, definiscono gli incarichi necessari, stilando graduatorie ed individuando la specifica indennità prevista.

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NurseReporter

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