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Sicurezza di pazienti ed operatori in una struttura sanitaria

di Redazione

In una società civile ed evoluta è lo Stato che si erge a garante della salute, a tutela di un diritto protetto dalla costituzione (art 32), ma anche ponendosi l’obiettivo di creare una serie di dettati che soddisfino tale fine, agendo quindi in modo proattivo. Fu proprio il Presidente della Repubblica (al tempo, Giorgio Napolitano) a volere fortemente quello che oggi è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL) attraverso il decreto legislativo del 9 aprile 2008 numero 81. La parola chiave e dominante del Dlgs è sicurezza, che può materializzarsi solo a condizione che si rispettino alcuni passaggi necessari, ovvero attraverso le seguenti fasi: informazione, formazione, vigilanza e, ove necessario, repressione.

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

È bene ricordare che l’inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono reati perseguibili dal punto di vista civile e penale. L’art. 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) recita: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art 2087 c.c. - Tutela delle condizioni di lavoro: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 437 c.p. - Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero chi li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro: chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

A seguire l’art.9 dello statuto dei lavoratori Tutela della salute e dell’integrità fisica: i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica. Oltre all’attuazione delle direttive CEE riguardanti il perfezionamento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante la loro prestazione d’opera.

Quindi è il datore di lavoro, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni (P.A.) art.1 co.2 dlgs 165/01 il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Andando ad analizzare le figure di un’organizzazione che si impegna a tener fede ed attuare le direttive del TUSL vi è il preposto, che garantisce le direttive ricevute accertandosi della correttezza e con un funzionale potere di iniziativa, il servizio di prevenzione e protezione (SPP) insieme delle persone, sistemi-mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nel luogo di lavoro, ovvero unità produttiva condotto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Figura altrettanto essenziale è il Medico competente di cui i requisiti presenti nell’art.38 e nominato dal datore di lavoro a sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti, comprese le opportune spiegazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e dei risultati derivanti.

Ed infine (ma non ultimo) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La prima comparsa di questo termine è rintracciabile nel famoso decreto legislativo 626/94, norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Viene eletto dai lavoratori ed è l’anello di congiunzione tra lavoratori ed azienda. Una figura decisiva nel processo di prevenzione che necessita, una volta eletto, di adeguata formazione (obbligo che si pone in capo alla parte datoriale).

L’RLS non deve controllare e vigilare sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, ma deve farsi portavoce dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante.

È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) detta l’obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) e stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non lo rispetta. Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata. Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione. Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose attraverso:

  • Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
  • Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
  • Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (DPI) e le procedure di lavoro

Principali rischi nelle strutture sanitarie

Rischio biologico

I principali rischi nelle strutture sanitarie sono rappresentati da rischi biologici (epatite B, epatite C, HIV, TBC e altre malattie infettive).

In ambiente ospedaliero e sanitario in genere il rischio biologico è intrinsecamente correlato con l’attività dell’operatore sanitario per il diretto contatto con i malati, possibili portatori di patologie infettive, con i loro liquidi biologici (sangue, saliva, aerosol respiratori, urine, feci, ecc.) anch’essi potenzialmente infetti.

Rischio chimico da farmaci (antitumorali, inalazioni di polveri come tali o contaminate da sostanze chimiche)

Il personale sanitario può essere esposto a questo rischio quando, per motivi professionali, ne effettua la preparazione e la somministrazione. La manipolazione di antibiotici può essere causa di possibili effetti allergici (principalmente dermopatie a carico delle mani, orticaria, rinite, asma bronchiale) così come alcune pomate o preparati topici.

È buona norma per tutti gli addetti usare guanti di protezione ed evitare la dispersione ambientale (polveri, soluzioni, aerosol).

Merita grande attenzione la preparazione e somministrazione dei farmaci antitumorali, dotati, in generale di potere irritante per la cute e per le mucose (anche necrosi dei tessuti) e quale effetto collaterale più grave la possibilità di indurre mutazioni genetiche e di azione cancerogena.

Movimentazione manuale dei carichi

Con tale termine s’intende l’operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per la sua caratteristica o in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli, può comportare tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari.

Se la necessità di una movimentazione manuale dei carichi ad opera del lavoratore non può essere evitata, occorre adottare alcune misure preventive in modo che essa sia quanto più possibile sicura e sana.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi in cui il carico sia troppo pesante, sia ingombrante o difficile da afferrare, sia in equilibrio instabile o sia collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco.

Nelle professioni sanitarie esistono alcune manovre eseguite dal personale di supporto dove la mobilizzazione del paziente è estremamente decisiva, basti pensare ai cambi di postura di malati con patologie spinali o nella prevenzione di lesioni da pressione.

L’infermiere, anche se non parte attiva, ha una posizione di garanzia essendo responsabile dell’assistenza generale, che lo obbliga al controllo di queste manovre al fine di verificare che vengano poste in essere in maniera corretta e prive di rischio per operatori e pazienti.

Aggressioni

Di grande attualità l’escalation di aggressività verso gli operatori sanitari da parte dell’utenza, in particolar modo in alcuni servizi di emergenza; si tratta di fatti gravi che pregiudicano non poco le sorti di categorie che sviluppano sindromi da stress lavoro–correlate (burnout) data anche la natura dell’opera prestata.

Interessanti le ultime iniziative in materia di formazione continua ECM; sono nati corsi sulla gestione della rabbia, nonché sulla comunicazione efficace che riveste un ruolo decisivo per le tecniche di de-escalation a prevenzione dei conflitti di varia natura.

  • Articolo a cura di Erasmo Spinosa - Infermiere
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