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COVID-19

Bologna: medici no vax sospesi, Tar dà ragione all’Omceo

di Redazione Roma

Con un’ordinanza, i giudici del tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna hanno confermato la scelta fatta dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna. Il cui presidente, Luigi Bagnoli, precisa senza mezzi termini: Abbiamo deciso di mantenere immutata l’originaria indicazione di durata di tre mesi per il periodo di cessazione dell’efficacia della sospensione del medico non vaccinato in caso di contrazione di malattia da Covid-19. Questo coerentemente ed anche controcorrente pur in presenza delle ondivaghe e differenti prese di posizione da più parti rispetto alle varie interpretazioni.

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Il Tar dell’Emilia Romagna ritiene legittimo il termine di tre mesi di durata della cessazione temporanea della sospensione dell’esercizio della professione per Covid.

La determinazione assunta dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna che limita il periodo di inefficacia della sospensione a tre mesi è stata giudicata immune da vizi dal Tribunale amministrativo regionale in sede cautelare.

Così all’interno del testo dell’ordinanza del Tar dell’Emilia Romagna, nel confermare il provvedimento dell’Omceo Bologna (pochi giorni fa, invece, l’Omceo di Roma ha costituito con l’Opi Roma una commissione paritetica per fornire risposte immediate e concrete alla sanità territoriale) che aveva deciso di circoscrivere a soli tre mesi il lasso di tempo di cessazione dell’efficacia della sospensione dei medici non vaccinati che avevano contratto il virus, nel caso in cui non si fossero ancora sottoposti a vaccinazione.

Dunque, come riporta il sito dell’Ordine: Il Tar dell’Emilia Romagna ritiene congruo e legittimo il termine di tre mesi di durata della cessazione temporanea della sospensione dell’esercizio della professione per malattia Covid. Quindi il presidente dell’Omceo Bologna, Luigi Bagnoli, entra nello specifico: Il Consiglio dell’Ordine di Bologna, assumendosene le relative responsabilità, ha inteso adottare la descritta posizione, che si è ritenuta chiara, univoca e coerente, nella convinzione che la correlazione tra l’articolo 4 del decreto legislativo n. 44 dell’1 aprile 2021 sull’obbligo vaccinale e le circolari di cui si è trattato non poteva e non può che essere effettuata in riferimento a quel termine applicativo minimo – tre mesi – ed a medici non vaccinati tenuti all’adempimento di un obbligo vaccinale per disposizione di legge, risultando ontologicamente esclusa la possibilità che detto obbligo possa essere assolto in via a semplice piacimento (“cum voluero”) ed in via potestativa da parte di chi, soprattutto oggi, pur ammalandosi, è e rimane inadempiente o magari persegue semplicemente la perpetuazione dell’inadempimento vaccinale tout court.

Dl sopracitato che fa riferimento, per puntualizzare, alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Lo stesso Consiglio dell’Omceo di Bologna spiega poi la propria decisione di adottare e mantenere immutata l’originaria indicazione di durata di tre mesi per il periodo di cessazione dell’efficacia della sospensione del medico non vaccinato in caso di contrazione di malattia da Covid-19.

Tutto questo, viene altresì rimarcato, coerentemente ed anche controcorrente pur in presenza delle ondivaghe e diverse prese di posizione da più parti rispetto sia alle varie interpretazioni prodottesi in riferimento al contenuto delle circolari ministeriali 3 marzo e 21 settembre 2021, che alla spinta dei ricorsi giurisdizionali e di danno proposti dagli iscritti, oltre che alle diverse opinioni variamente decise in sede cautelare da alcuni giudici sia ordinari che amministrativi.

Giornalista

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